DAL 15 LUGLIO 2022 ENTRA IN VIGORE IL CODICE DELLA CRISI RESPOSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

DAL 15 LUGLIO 2022 ENTRA IN VIGORE IL CODICE DELLA CRISI RESPOSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

Giugno 16, 2024 Aziende 0

Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.

La prima cosa che emerge è che la responsabilità limitata di molte aziende viene meno in caso di non ottemperanza.

La verifica degli adeguati assetti

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi di cui al D. Lgs. 14/2019 nella sua ultima versione, modificata dal D. Lgs. 83/2022, che riguarda le imprese:

– se in forma societaria hanno il “dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”;

– se in forma individuale devono adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”.

Gli assetti sono adeguati quando consentono di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi, mediante:

a) la rilevazione di eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale;

b) la verifica della sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi;

c)la rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata per effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

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    Responsabilità personale e solidale degli amministratori

    comma 2 dell’articolo 2486 c.c. “Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma”.

    La legge inizia a vedere la sua applicazione e stanno già arrivando le prime sentenze che confermano in pieno l’impostazione del legislatore.

    Tradotto gli amministratori pagano di tasca proprie illimitatamente e in solido sia verso i terzi che verso i soci.

    L’argomento riguarda tutte le imprese e sul piano tecnico devono essere in grado di predisporre i flussi di cassa prospettici (budget di tesoreria) proiettati nei successivi dodici mesi per la verifica della sostenibilità dei debiti e salvaguardare la continuità aziendale.

    Gli amministratori dovranno dimostrare di aver recepito tutte le informazioni possibili, di aver effettuato tutte le verifiche e di aver agito secondo la diligenza professionale nelle scelte effettuate, sulla base dei parametri qualitativi e quantitativi legati alla natura e alla dimensione dell’impresa.

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      In particolare le imprese per l’adeguatezza

      dell’assetto organizzativo devono essere dotate:

      – dell’organigramma aggiornato e completo;

      – del mansionario;

      – della progettazione della struttura organizzativa;

      – di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali;

      dell’assetto amministrativo devono essere dotate:

      – del budget di tesoreria;

      – di strumenti di natura previsionale;

      – di sistemi di reporting;

      – di una situazione finanziaria giornaliera;

      – di un piano industriale;

      dell’assetto contabile devono essere dotate:

      – della contabilità generale aggiornata, per consentire nei termini la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;

      – di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;

      – dell’analisi di bilancio e del rendiconto finanziario.

      Le imprese meno strutturate potrebbero limitarsi ad utilizzare indicatori più semplici, come la stima dell’EBITDA prospettico, quale indicatore della capacità dell’impresa di produrre risorse finanziare, da contrapporre agli impegni finanziari assunti, con riferimento ai dodici mesi successivi.

      Da ultimo, per l’adeguatezza degli assetti è necessario ricavare tutte le informazioni per utilizzare la lista di controllo e il test pratico, unico per tutte le imprese, pubblicato in allegato al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia 28.09.2021.

      Aziende al test: un’opportunità

      Con l’introduzione della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa entrata in vigore il 15 novembre 2021, è stato introdotto con il Decreto dirigenziale di cui sopra, un test pratico di risanamento, che risulta facilmente utilizzabile anche dalle aziende di piccole dimensioni ed è un facile termometro per misurare lo stato di salute, utile anche alle aziende che problemi non ne hanno.

      L’elemento chiave del test è il rapporto tra i flussi liberi e l’indebitamento da rimborsare, il cui risultato è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l’imprenditore dovrà affrontare e, se del caso, quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.

      Per accedere al test è necessario disporre dei seguenti dati per quanto attiene:

      (A) l’entità del debito:

      – Debito scaduto, distinguendo quello iscritto a ruolo;

      – Debito riscadenzato o oggetto di moratorie;

      – Linee di credito bancarie utilizzate delle quali non si attende il rinnovo;

      – Rate di muti e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni;

      – Investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare;

      – Ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione dei cespiti o di rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale;

      – Nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati;

      – Stima del margine operativo netto (MOL) negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti;

      (B) i flussi annui al servizio del debito:

      – Stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime;

      – Investimenti di mantenimento annui a regime;

      – Imposte sul reddito annuo che dovranno essere assolte.

      Se l’impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui a servizio del debito superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l’ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B].

      Per un rapporto:

      INFERIORE A 2: il risanamento dovrebbe essere perseguibile senza particolari manovre industriali o finanziarie;

      INFERIORE A 3: il risanamento dipende dall’esito delle iniziative industriali da adottare;      

      FASCIA 5 – 6: il risanamento possibile solo con continuità indiretta (dismissioni);

      OLTRE A 6: l’impresa si presenta in disequilibrio economico a regime con necessità di intervento sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazioni di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese, ecc.

      Quando il rapporto supera già il 3, assume rilevanza la predisposizione di un piano d’impresa e per valori oltre il 5 la continuità aziendale deve essere attentamente valutata e se perseguita solo in via indiretta, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell’azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento.

      Il test è necessario per l’accesso all’istituto della composizione negoziata della crisi entrato in vigore il 15.11.2021.

      Articolo 2086 Codice civile

      (Codice Crisi Impresa – Modifiche C.C. – Art. 375)
      L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

      CONTROLLO DI GESTIONE E ADEGUATI ASSETTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

      Un’altra importante affermazione riguarda il controllo di gestione.
      “Infatti, il Controllo di gestione, a cui necessariamente va integrata la pianificazione finanziaria, è una elaborazione di dati contabili ed extracontabili al fine di ottenere informazioni in grado di guidare le scelte manageriali nei diversi livelli organizzativi per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti in sede di pianificazione.

      Parimenti, gli adeguati assetti amministrativi e contabili rappresentano l’insieme degli strumenti/sistemi di pianificazione e controllo e le procedure per il loro utilizzo, in grado di produrre le informazioni utili per le scelte di gestione e monitorare l’evoluzione della gestione.

      Di conseguenza, se si vuole controllare e gestire il rischio nell’operatività ordinaria e straordinaria, anche le scelte in materia di raccolta e impiego delle risorse da parte dell’impresa devono essere supportate da adeguati processi e strumenti di pianificazione e programmazione basati sulla previsione dei flussi di cassa.”

      Controllo di gestione e Codice crisi d’impresa

      Il controllo di gestione e il Codice della crisi d’impresa sono dunque la stessa soluzione di un unico problema: conoscersi per affrontare consapevolmente il futuro.
      L’adeguatezza dell’assetto organizzativo, correlato alle responsabilità, è testimoniato dall’esistenza di organigramma, funzionigramma e modalità che consentono la gestione per processi.

      L’adeguatezza dell’assetto amministrativo-contabile è riscontrabile dalle seguenti peculiarità:
      – Tempestività: capacità di fornire rapidamente dei report o bilanci intermedi almeno con cadenza mensile allo scopo di individuare eventuali criticità.
      – Flessibilità: capacità di elaborare le informazioni secondo le specifiche esigenze dei destinatari (esempio: elaborazione ordini di vendita con la loro probabilità di evasione per determinare il futuro fatturato).
      – Profondità: capacità di elaborare informazioni per misurare efficacia ed efficienza dell’azienda (esempio: raffronto con indici qualiquantitaivi del passato; elaborazione dei risultati per commessa, divisione, mercato, cliente; formazione di esperienze e comparazioni per predire il futuro).
      – Attendibilità: strutturazione delle informazioni con matrice inalterabile di modo che le informazioni siano complete, esatte, sempre comprensibili nella loro uniforme progressività.

      – Verificare se gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono adeguati alla natura e dimensione dell’impresa e se vi siano indizi di crisi che possono minare la continuità aziendale. Questa è la modalità per eliminare i rischi sul patrimonio personale di Imprenditori e Amministratori ex art. 2476 (responsabilità risarcitoria illimitata).

      Adeguati assetti, le SENTENZE dell’articolo 2086 del cod. civ.

      L’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve essere valutata in relazione alla natura e alle dimensioni dell’impresa, nonché in base al settore in cui si opera.

      Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

      Con l’approvazione del D.lgs. n. 83/22, che ha disciplinato il tema degli adeguati assetti societari nel Codice della crisi delle imprese e dell’insolvenza, la Corte di cassazione CONDANNA gli amministratori delle società che non rispettano l’articolo 2086 del cod. civ. e non adottano adeguati assetti.

      I numeri delle SENTENZE in Italia in tema di adeguati assetti

      Il numero delle condanne per il mancato rispetto dell’articolo 2086 del cod. civ. e implementazione di adeguati assetti è cresciuto in Italia, secondo il sole 24ORE si è passati ad avere circa 1500 sentenze nel 2019 a più di 3000 sentenze nel 2023.

      I temi più ricorrenti nelle sentenze sono:

      – l’obbligo di rilevazione tempestiva della crisi;

      – l’inadeguata gestione aziendale;

      – gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

      La violazione dei doveri di cui all’articolo 2086 del Codice civile ha comportato gravi conseguenze per gli amministratori, sia di natura CIVILE, PENALE e PATRIMONIALE.

      Adeguati assetti: le sentenze

      Le sentenze hanno affermato che l’imprenditore deve adottare misure idonee a:

      • garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa;
      • la sostenibilità nel medio-lungo periodo.

      – Una società che, a seguito di una serie di investimenti non remunerativi, è stata dichiarata fallita, ha visto i propri amministratori venir citati in giudizio dai curatori fallimentari, accusandoli di non aver implementato adeguati assetti.

      – In un altro caso gli amministratori di una società di capitali sono stati condannati al risarcimento dei danni subiti dai creditori, in quanto è stato ritenuto che gli amministratori fossero responsabili per:

      • aver omesso di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi della società.

      Infine, sono stati condannati per illecito concorrenziale gli amministratori di una società perché:

      • avevano diffuso informazioni poco corrette ai soci e ai creditori;
      • non avevano un adeguato assetto amministrativo;
      • avevano diffuso informazioni poco chiare sui social media.

      Come gli amministratori avrebbero potuto evitare la sentenza

      Secondo la Corte di cassazione, gli amministratori avrebbero potuto evitare il fallimento delle società e tutte le relative conseguenze se avessero:

      istituito un sistema di controllo interno efficace;

      eseguito un’analisi periodica della situazione economica e finanziaria dell’impresa;

      informato tempestivamente i soci e i creditori della crisi in atto o probabile;

      fornito informazioni complete e accurate sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa;

      adottato misure idonee a ridurre i rischi e a garantire la sostenibilità dell’impresa nel medio-lungo periodo.

      Le sentenze emesse fino ad oggi relative all’articolo 2086 del cod. civ. confermano la tendenza a un’interpretazione sempre più rigorosa degli obblighi dell’imprenditore e degli amministratori.

      Chi gestisce un’impresa è chiamato ad adottare misure sempre più stringenti per garantire la continuità aziendale e la tutela degli interessi dei soggetti coinvolti.

      Il ruolo del CONSULENTE

      Il CONSULENTE può svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare l’azienda a rispettare l’articolo 2086 del codice civile. In particolare, il CONSULENTE può:

      1. Valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

      2. Fornire consulenza su specifici aspetti della gestione aziendale;

      3. Verificare la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio di esercizio;

      4. Aiutare l’impresa a prevenire in anticipo una situazione di crisi.

      In conclusione, un consulente adeguatamente preparato può essere un partner strategico per l’azienda nel rispetto dell’articolo 2086 del codice civile, grazie alle sue competenze e professionalità.

      In materia di denunzia al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. deve affermarsi che l’assenza di un adeguato assetto organizzativo, contabile ed amministrativo rappresenti una grave irregolarità, anche – anzi, soprattutto – in una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario. La violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti appare, infatti, più grave quando la società non si trova in crisi anche perché, del resto, proprio in tale fase, essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative ex art. 2086 c.c.

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